In pensione subito a 64 anni tra i 20 ed i 27 anni di contributi 

Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata
introdotte dall’art,1, commi 283,288 e 292 della Legge 29 dicembre2022 n.197
(finanziaria 2023)
Resoconto Informativa Ministero dell’Istruzione e del Merito del 27 gennaio 2023

 

Oggi 27/01/2023 il Ministero ha fornito le indicazioni operative per l’attuazione dell’art.1, commi 283,288,289 e 292 della legge 29 dicembre 2022, n.197 (legge di bilancio 2023).

Hanno partecipato all’incontro i rappresentanti dell’Amministrazione, le Organizzazioni sindacali e alcuni dirigenti INPS.

 Di seguito le norme oggetto di informativa

 L’art.1 comma 283 della legge di bilancio 2023 ha introdotto in via sperimentale per l’anno 2023 la c.d. “quota 103” ovvero la possibilità di accedere alla pensione anticipata al raggiungimento entro il 31.12.2023 di una età anagrafica di almeno 62 anni e di una anzianità contributiva di almeno 41 anni. Il personale scolastico che si trova nelle condizioni previste dalla norma dovrà entro il 28 febbraio 2023 presentare, con le modalità in uso (Istanze on Line), la domanda di dimissioni di cessazione dal servizio.

 Il comma 288 dell’art.1 della legge di Bilancio ha prorogato anche per l’anno 2023/ le c.d. disposizioni “APE SOCIALE” a beneficio dei lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose tra cui i professori di scuola primaria e professioni assimilate (codice Istat 2.6.4). La nuova disposizione consentirà alle lavoratrici che hanno presentato ad ottobre scorso la domanda di cessazione per “Opzione donna”, con accertato esito positivo al diritto a pensione, di avvalersi della norma introdotta dalla legge finanziaria sulla “APE sociale” presentando entro il 31.3.2023, anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE Sociale, con contestuale rinuncia alla domanda di pensionamento “opzione donna” dandone comunicazione alla competente sede territoriale INPS

 Il comma 292 dell’art.1 della stessa legge ha apportato alcune modifiche alla c.d. “Opzione donna”, in particolare, la nuova normativa prevede che possono beneficiare del predetto trattamento economico previsto da “Opzione donna” anche le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica di almeno 60 anni ridotta di un anno per ogni figlio fino ad un massimo di anni 2 e al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • assistenza ex art.3 comma della legge 5 febbraio 1992*

oppure

  • riduzione della capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%.

Le lavoratrici che si trovano nelle condizioni appena indicate sono ammesse a presentare, con le modalità in uso (istanze on line) entro il termine finale del 28 febbraio 2023, le domande di dimissioni volontarie, con effetti dal 1° settembre 2023.

 Non erano presenti i rappresentanti responsabili del sistema informativo per i rappresentanti sindacali, in presenza di dubbi, sono stati invitati a inviare per iscritti i quesiti.

 La nostra delegazione ha rappresentato l’esigenza che le nuove istanze che saranno presentate siano valutate entro tempi tecnici compatibili con la definizione degli organici per consentire che i posti che si renderanno vacanti possano essere utilizzati per mobilità e nomine in ruolo. I funzionari dell’INPS sul punto non hanno ritenuto di dare una risposta positiva.

 La delegazione Federazione Gilda.Unams

 

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