l'INPS precisa che il congedo può essere fruito per periodi di quarantena di cui all'art. 5 del D.L. n. 111/2020 ricadenti nell'arco temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020. Si ricorda, sul punto, che, ai sensi dello stesso art. 5 del D.L. 111/2020,  il congedo potrà essere richiesto nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile

 

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