Nota 12278 del 19-05-2020 - Con riferimento alle proroghe dei contratti di supplenza del personale ATA per il corrente anno scolastico, si richiamano le disposizioni dell’art.1 comma 7 del Regolamento supplenze del personale ATA, nonché le istruzioni impartite da questa Direzione generale con nota del 10 giugno 2009 prot.n. 8556 (la nota prevede le proroghe anche fino al 31 Agosto) reiterata negli anni successivi. Le proroghe devono, pertanto, essere richieste dai dirigenti scolastici nei casi di reale necessità qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale. Le richieste motivate devono pervenire agli Uffici scolastici regionali per la prescritta autorizzazione. Le comprovate motivazioni potranno fare riferimento ad attività relative allo svolgimento degli esami di Stato, di idoneità, preliminari, integrativi o a situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico (es. adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto ATA, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto, etc.), per i quali, con particolare, ma non esclusivo riferimento ai collaboratori scolastici, sono a seconda dei casi da garantire prestazioni in presenza. Le SSLL, pertanto, vorranno dare le necessarie indicazioni ai dirigenti scolastici...

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In data 18 Maggio 2020 le OOSS, unitariamente, hanno richiesto al Ministero dell’Istruzione l’emanazione della Circolare ministeriale che consenta le proroghe fino al 31 agosto 2020 per tutti i contratti di supplenza del personale ATA in scadenza al 30 giugno 2020.

La proroga è consentita ai sensi del DL 18/2020 che dispone che nessun licenziamento è consentito nell’ambito della pandemia in atto in modo tale da assicurare l’effettiva funzionalità dei servizi delle scuole prima dell’avvio dell’anno scolastico.

Nella previsione di un’auspicabile e regolare ripartenza dell’attività scolastica, al fine di garantire le condizioni di tutela della salute e della sicurezza degli ambienti scolastici, occorrerà predisporre per tempo la necessaria presenza di personale in servizio

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Organici del personale ATA per l’anno scolastico 2020/2021 e Procedura nazionale ex LSU assunti a part time.Incontro al Ministero dell’Istruzione del 15 maggio 2020...

 

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nota 682 del 15-05-2020 - Il Ministero dell’Istruzione, dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con nota 682 del 15/05/2020, a firma del Capo Dipartimento Marco Bruschi, ha confermato, sino a ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi, le disposizioni di cui alla Nota Dipartimentale 622/2020.

I Dirigenti scolastici avranno la possibilità di usufruire della presenza del personale in sede limitatamente alle attività ritenute indifferibili, nel rispetto delle condizioni di sicurezza..

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In questi giorni in applicazione del DDG 687 del 30 Aprile 2020 le scuole stanno ricevendo i finanziamenti finalizzati al sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19...

 

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  Presso le Scuole Il lavoro del personale ATA deve proseguire fino al 17 maggio 2020 con le modalità fino ad ora adottate

 

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  In allegato la nota sulla riattivazione delle procedure 24 mesi trasmessa agli USR.  A tal fine si fa presente che le funzioni Polis per la presentazione delle istanze saranno aperte dal 5 maggio al 3 giugno 2020. Codesti Uffici sono pertanto invitati a pubblicare sui propri siti internet i bandi di indizione dei concorsi per soli titoli di cui all’oggetto, entro e non oltre la data del 4 maggio p.v

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Graduatorie permanenti del personale ATA

Presentazione domande di nuova inclusione e di aggiornamento con procedura telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma ISTANZE ON LINE

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sottoscritto il 9-Aprile-2020-  trasmissione Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità ex art. 58, c.5- quinquies, D.L. 21 Giugno 2013 n. 69 del personale A.T.A. reclutato ai sensi e per gli effetti delle procedure di selezione di cui allo stesso articolo 58, indetta con D.D.G. 2200/2019, nonché del personale di cui all’articolo 1, commi 619-622, della legge 27.12.2017, n. 205

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L’ ipotesi del CCNI sottoscritto  fra Miur e sindacati per la mobilità straordinaria degli ex LSU assunti come Personale ATA prevede:

-           L’attribuzione della titolarità della sede al personale assunto dal 1° marzo 2020 presso la scuola su cui è stata effettuata l’assegnazione, al momento dell’assunzione in servizio.

-           Questi NON  devono fare domanda di trasferimento.

-           Possono, se vogliono, fare domanda di trasferimento  volontaria,  ma solo sui posti accantonati e rimasti vacanti.

- Per quest’a.s. NON sono graduati  nelle graduatorie d’istituto

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nota miur 8615 del 05-04-20202 - richieste di chiarimento da parte delle istituzioni scolastiche in ordine alle modalità di attuazione dell’art. 121 Dl n. 18/2020 sotto il profilo contabile di competenza di questa Direzione Generale se ciascuna istituzione scolastica abbia la possibilità di calcolare il limite delle risorse spendibili in questo periodo emergenziale sulla base delle spese sostenute negli anni precedenti, nonché di chiarire se, in caso di un fabbisogno maggiore rispetto a quello risultante dalla spesa storica, dovuto, ad esempio, ad un aumento di assenze per malattia dei titolari nella mensilità di riferimento, fosse possibile attribuire ugualmente incarichi di supplenza breve anche oltre i limiti della spesa storica ma nel rispetto dell’art. 121

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circolare n. 2 del 1 Aprile 2020 - misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18  recante  -Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie  lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19- Circolare esplicativa

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Coronavirus, assunzione 1000 assistenti tecnici con contratto fino ...L’articolo 120, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede che “limitatamente all’anno scolastico 2019-2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”.

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Riparto delle risorse per l’apprendimento a distanza delle risorse stanziate dall’articolo 120, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

 

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