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Nota MIUR Prot. 1990 del 05-11-2020 - applicazione Il DCPM n. 3 - cosa prevede per il personale ATA:
Il personale assistente amministrativo svolge la propria attività lavorativa, per quanto possibile, in modalità agile, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera a), del DPCM, che impone a ogni dirigente pubblico di “organizza[re] il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile”.
Il personale assistente tecnico svolge la propria attività lavorativa a supporto della DDI, della didattica di laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di materiale tecnologico.
Agli assistenti amministrativi che rimangono in presenza, perché impegnati su attività non espletabili a distanza, si applica l’articolo 5, comma 5, che dispone: “le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale”.
Il personale collaboratore scolastico e il personale addetto alle aziende agrarie, cuoco, infermiere o guardarobiere che non possa svolgere la propria attività a distanza, continuerà a prestare servizio in presenza, fermo restando l’applicazione nelle “zone rosse” dell’articolo 3, comma 4, lettera i) del DPCM, che dispone che “i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza”.
In ragione di quanto suindicato, il Dirigente Scolastico provvederà ad integrare le direttive di massima al Direttore dei servizi generali e amministrativi per la tempestiva proposta di piano delle attività, fermo restando quanto disposto dall’articolo 25 comma 5 del Dlgs 165/2001.
I contratti già sottoscritti ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (si tratta dei cosiddetti “posti Covid-19”) non devono essere risolti, né nel caso dei docenti né in quello degli ATA.
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la nota 1934 del 26-10-2020, di trasmissione del contratto sulla didattica a distanza sottoscritto da alcuni sindacati, pone attenzione alla condizione del personale per il Personale ATA :
Per quanto attiene il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, tanto il Direttore dei servizi generali e amministrativi quanto il personale Assistente amministrativo possono erogare, per il periodo di quarantena, la prestazione lavorativa in modalità agile. Gli assistenti tecnici posti in quarantena svolgono, ove possibile e con riferimento all’area di appartenenza, supporto da remoto alle attività didattiche. Per le forme di erogazione della prestazione in modalità agile da parte del personale amministrativo e tecnico, il Direttore dei servizi generali e amministrativi propone al dirigente scolastico, che le adotta formalmente, specifiche forme di monitoraggio, al fine di verificare che il livello delle prestazioni medesime rimanga coerente con quello delle consuete prestazioni svolte in presenza. Per il personale afferente alle qualifiche di cuoco, guardarobiere, infermiere, collaboratore scolastico e collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria, in ragione della specificità delle relative mansioni, che si espletano esclusivamente in presenza a scuola, si deve ritenere che, in caso di quarantena disposta dalla competente autorità sanitaria, la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile e pertanto, solo ove strettamente ed effettivamente necessario a garantire l’ordinaria attività scolastica, i dirigenti scolastici applicano la normativa vigente in materia di sostituzione del personale assente.
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In risposta ai quesiti pervenuti al M.I. con nota prot 1870 del 14-10-2020- sono stati pubblicati i chiarimenti del Capo Dipartimento dr. M.Bruschi .
- La nota precisa che tale divieto “non si riferisce alle ordinarie attività didattiche organizzate dalle singole istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati all’esterno degli edifici scolastici allo scopo di tradurre le indicazioni volte a prevenire e contenere la diffusione del contagio con l’individuazione di ulteriori aree atte a favorire il distanziamento fisico in contesti di azione diversi da quelli usuali”. In altri termini le scuole che svolgono attività didattiche ordinarie in parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei, per garantire la sicurezza possono continuare a farlo.
- Il Capo Dipartimento specifica che “l’organico Covid” sia docente che ATA assunto a tempo determinato per l’a.s. 2020/21 in caso di sospensione delle attività non verrà licenziato ma potrà assicurare le relative prestazioni con le modalità di lavoro agile. Si tratta di docenti assunti su posto comune che non possono essere utilizzati su sostegno tranne, per analogia e su base volontaria, nel caso previsto dall’’articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66: ” Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell’organico dell’autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107
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l'INPS precisa che il congedo può essere fruito per periodi di quarantena di cui all'art. 5 del D.L. n. 111/2020 ricadenti nell'arco temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020. Si ricorda, sul punto, che, ai sensi dello stesso art. 5 del D.L. 111/2020, il congedo potrà essere richiesto nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile
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Con la presente nota prot 26841 del 05-09-2020 si forniscono istruzioni ed indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a. s. 2020/21
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CCNI concernente la mobilità ex art. 58, c.5-quinquies, D.L. 21 Giugno 2013 n. 69 del personale A.T.A. reclutato ai sensi e per gli effetti delle procedure di selezione di cui allo stesso articolo 58, indetta con D.D.G. 2200/2019, nonché del personale di cui all’articolo 1, commi 619-622, della legge 27.12.2017, n. 205 e la nota con le istruzioni operative.
Si fa presente che le domande potranno essere presentate in modalità esclusivamente cartacea tra il 25 ed il 31 agosto pv.
Attraverso il seguente link https://www.miur.gov.it/mobilita-2020-2021 è possibile accedere alla sezione modulistica relativa alla mobilità.
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Nel pomeriggio di martedì 11 agosto 2020 si è tenuto un incontro in videoconferenza con la Direzione del Personale del Ministero sulle assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l’anno scolastico 2020/21. L'ufficio ha fornito l'eneco dei posti suddivisi per singolo profilo professionale e singola provincia cui alleghiamo. In dettaglio, le assunzioni autorizzate riguarderanno:
- 985 Dsga
- 428 Assistenti amministrativi
- 761 Assistenti tecnici
- 131 Collaboratori scolastici
- 4 Addetti alle aziende agrarie
- 4 Guardorobieri
- 6 Cuochi
- 4 Infermieri
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Decreto recante la ripartizione tra gli Uffici Scolastici Regionali delle risorse da destinare alle misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza nell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
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Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità ex art. 58, c.5-quinquies, D.L. 21 Giugno 2013 n. 69 del personale A.T.A. reclutato ai sensi e per gli effetti delle procedure di selezione di cui allo stesso articolo 58, indetta con D.D.G. 2200/2019, nonché del personale di cui all’articolo 1, commi 619-622, della legge 27.12.2017, n. 205, per la durata del vigente CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto il giorno 6/3/2019 in Roma
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nota 19461 del 16-04-2020 - sono attive le funzioni di trasmissione al sistema informativo per consentire eventuali adeguamenti dell’organico di diritto alle situazioni di fatto
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ccni - modello cartaceo - allegati (gli stessi della mobilità) - info utili
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Graduatorie d’istituto di prima fascia del personale A.T.A. a. s. 2020-21 – presentazione istanza allegato G per la scelta delle sedi...
Si comunica che l’istanza di cui all’oggetto sarà disponibile dal 13 luglio al 3 agosto...
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tabulato trasferimenti nazionale personale A.T.A. per singola provincia e tabulato riassuntivo posti vacanti dopo i trasferimenti
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Il Ministero dell'Istruzione ha prorogato la data di pubblicazione dei movimenti del personale ATA, che avverrà il 6 luglio anziché il 2 luglio, come originariamente previsto.
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