LEGGE 106 pubblicata nella G.U. n.171 del luglio 2025:
La legge è entrata in vigore il 9 agosto 2025, ma buona parte delle modifiche INTRODOTTE sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2026.
Si chiarisce che le nuove misure non sostituiscono quelle della legge 104, ma vanno ad affiancarle.
In sintesi si riportano le nuove tutele introdotte:
- L’ art. 1 - i lavoratori fragili (oncologici, cronici, invalidanti pari o superiore al 74 per cento) possono richiedere un periooi di congedo continuativo o frazionato non superiore a 24 mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività. Questo congedo ovviamente è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici e giuridici per cui la sua fruizione decorre dall’esaurimento di altri periodi di assenza giustificati con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Al dipendente, è garantita conservazione del posto. Decorso il periodo di congedo prima citato, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, alla modalità di lavoro agile ai sensi del capo II della legge 22 maggio 2017, n.81, ove la prestazione lavorativa svolta lo consenta
- L’art. 2, prevede che i lavoratori fragili di cui all’art.1, previa prescrizione del medico, hanno diritto di fruire in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro, di ulteriori 10 ore annue di permesso extra retribuito per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, cure mediche, Tale diritto è riconosciuto anche ai dipendenti genitori con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento. Per le ore di permesso si applica la normativa prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita.
Non esiste ancora una versione "coordinata" nel senso di un testo unico, ma la legge modifica disposizioni preesistenti (come la Legge 104/92) integrandole. Come Sindacato rimaniamo, come sempre, disponibili a fornire il supporto necessario per una corretta applicazione delle nuove tutele introdotte.