flp scuola foggiaL’articolo 36 del CCNL Scuola 2019/2021 stabilisce, che la frequenza ai corsi di formazione (comma 5) “avviene, di norma, durante l’orario di servizio e, in ogni caso, fuori dell’orario di insegnamento

Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti.


Inoltre, anche il Decreto Ministeriale n. 140 del 12 luglio 2024, relativo alle posizioni economiche, all’articolo 11 – “Formazione”, comma 1, recita testualmente:
“La frequenza dei corsi di formazione è considerata servizio a tutti gli effetti.”

Ulteriore precisazione la FAQ del MIM n. 20:

  1. D: La frequenza dei corsi di formazione per le posizioni economiche vale come servizio?
    R: Sì, la risposta è positiva. Ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 140/2024, la frequenza dei corsi di formazione per le posizioni economiche è considerata servizio a tutti gli effetti.

Ovvio che la partecipazione alla formazione per il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) deve essere generalmente autorizzata dal Dirigente Scolastico, poiché la fruizione di permessi o l'esonero dal servizio sono subordinati alle esigenze di funzionamento della scuola.

 

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