Si è tenuto giovedì 9 luglio 2026 l'incontro tra le Organizzazioni Sindacali e la Direzione del personale del Ministero dell'istruzione e del merito avente per oggetto la sottoscrizione definitiva del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
Il contratto, che copre il triennio 2025/27, 2026/27 e 2027/28, sostituisce il precedente, siglato in data 8 luglio 2020, relativo agli anni scolastici del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 e prorogato per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25.
Le finestre temporali durante le quali gli interessati potranno presentare le diverse istanze, sono:
- dal 23 luglio fino al 4 agosto per il personale ATA.
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per il ricongiungimento a:
- figli o minori affidati, anche non conviventi;
- coniuge o parte dell’unione civile, anche non conviventi;
- convivente di fatto ai sensi della legge n. 76/2016;
- genitore, anche non convivente;
- parente o affine convivente. La convivenza non può essere solo di fatto: deve risultare anagraficamente dallo stato di famiglia (o dalla relativa autocertificazione), come espressamente richiesto dal CCNI.
- familiare con disabilità grave ai sensi dell’art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992 della legge n. 104/1992, anche non convivente (coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado ovvero, nei casi previsti dalla legge, entro il terzo grado). In questo caso il personale deve autodichiarare di aver prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001.
- per gravi esigenze di salute, debitamente documentate.
L’ Utilizzazione può essere richiesta:
- Personale soprannumerario o in esubero
- personale dichiarato soprannumerario nella scuola di titolarità;
- personale in esubero, compreso chi ha superato corsi di riconversione professionale;
- personale proveniente da province in situazione di esubero.
- trasferito d’ufficio;
- trasferito a domanda condizionata;
- personale già in servizio in plessi, sezioni staccate o sedi coordinate che, a seguito del dimensionamento, è stato assegnato a una scuola situata in un comune diverso;
- personale dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (DSGA) assegnato, per effetto del dimensionamento, in una scuola ubicata in un comune o distretto diverso da quello di precedente titolarità.
- Personale restituito ai ruoli ;
- Personale inidoneo;
- funzionari con incarico di DSGA dichiarati inidonei alle mansioni proprie del profilo;
- personale ATA dichiarato inidoneo alle mansioni del proprio profilo e adibito a mansioni di altro profilo compatibile;
- personale ATA inidoneo che chiede l’utilizzazione su posti disponibili in scuole che non abbiano già personale inidoneo in servizio.
- Personale neoassunto assegnato la sede d’ufficio non soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse nella domanda di mobilità;
- Personale senza sede definitiva;
- Personale in part-time dopo il pensionamento.
- Utilizzazione in altro profilo Il personale ATA in esubero.


