Assegnazioni provvisorieSi è tenuto giovedì 9 luglio 2026 l'incontro tra le Organizzazioni Sindacali e la Direzione del personale del Ministero dell'istruzione e del merito avente per oggetto la sottoscrizione definitiva del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

Il contratto, che copre il triennio 2025/27, 2026/27 e 2027/28, sostituisce il precedente, siglato in data 8 luglio 2020, relativo agli anni scolastici del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 e prorogato per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25.

Le finestre temporali durante le quali gli interessati potranno presentare le diverse istanze, sono: 

  • dal 23 luglio fino al 4 agosto per il personale ATA.

 

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per il ricongiungimento a:

  • figli o minori affidati, anche non conviventi;
  • coniuge o parte dell’unione civile, anche non conviventi;
  • convivente di fatto ai sensi della legge n. 76/2016;
  • genitore, anche non convivente;
  • parente o affine convivente. La convivenza non può essere solo di fatto: deve risultare anagraficamente dallo stato di famiglia (o dalla relativa autocertificazione), come espressamente richiesto dal CCNI.
  • familiare con disabilità grave ai sensi dell’art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992 della legge n. 104/1992, anche non convivente (coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado ovvero, nei casi previsti dalla legge, entro il terzo grado). In questo caso il personale deve autodichiarare di aver prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001.
  • per gravi esigenze di salute, debitamente documentate.

 

L’ Utilizzazione può essere richiesta:

  • Personale soprannumerario o in esubero
  • personale dichiarato soprannumerario nella scuola di titolarità;
  • personale in esubero, compreso chi ha superato corsi di riconversione professionale;
  • personale proveniente da province in situazione di esubero.
  • trasferito d’ufficio;
  • trasferito a domanda condizionata;
  • personale già in servizio in plessi, sezioni staccate o sedi coordinate che, a seguito del dimensionamento, è stato assegnato a una scuola situata in un comune diverso;
  • personale dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (DSGA) assegnato, per effetto del dimensionamento, in una scuola ubicata in un comune o distretto diverso da quello di precedente titolarità.
  • Personale restituito ai ruoli ;
  • Personale inidoneo;
  • funzionari con incarico di DSGA dichiarati inidonei alle mansioni proprie del profilo;
  • personale ATA dichiarato inidoneo alle mansioni del proprio profilo e adibito a mansioni di altro profilo compatibile;
  • personale ATA inidoneo che chiede l’utilizzazione su posti disponibili in scuole che non abbiano già personale inidoneo in servizio.
  • Personale neoassunto assegnato la sede d’ufficio  non soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse nella domanda di mobilità;
  • Personale senza sede definitiva;
  • Personale in part-time dopo il pensionamento.
  • Utilizzazione in altro profilo Il personale ATA in esubero.

 

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