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Intesa ccni Mof e ripartizione risorse 2026/27
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Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 193 del 23 settembre 2026. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2027. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.
Domande di cessazione dal servizo dal 25 settembre 2026 al 21 ottobre 2026. Le domande si potranno fare da istanze on.line, consigliamo di riolgersi ai ns. Caaf
Matera
Policoro
Valsinni
Entro la stessa data sarà possibile anche revocare una domanda già presentata.
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scadenze
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Il calendario prevede:
25 settembre 2026: apertura delle domande di cessazione
21 ottobre 2026: scadenza per docenti, personale educativo e ATA
11 gennaio 2027: termine per la sistemazione delle posizioni assicurative
1° marzo 2027: scadenza per i dirigenti scolastici
21 aprile 2027: termine previsto per l’accertamento dei requisiti da parte dell’INPS
1° settembre 2027: decorrenza delle cessazioni
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Requisiti
Pensione di vecchiaia d’ufficio: 67 anni e 1 mese di età entro il 31 agosto 2027 e anzianità contributiva *minima di 20 ann*i.
Pensione di vecchiaia a domanda: 67 anni e 1 mese di età entro il 31 dicembre 2027 e anzianità contributiva minima di 20 anni.
Pensione anticipata ordinaria: anzianità contributiva di 41 anni e 11 mesi per le donne, e di 42 anni e 11 mesi per gli uomini, entro il 31 dicembre 2027.
Quota 100: 38 anni di anzianità contributiva e 62 di età anagrafica entro il 31 dicembre 2021.
Quota 102: 38 anni di anzianità contributiva e 64 di età anagrafica entro il 31 dicembre 2022.
Pensione anticipata flessibile (Quota 103): 41 anni di anzianità contributiva e 62 di età anagrafica entro il 31 dicembre 2025. Per coloro che maturano i requisiti nel 2024 e nel 2025, l’assegno pensionistico viene determinato secondo le regole del sistema contributivo.
Opzione donna
a) 35 anni di anzianità contributiva e 58 di età anagrafica entro il 31 dicembre 2021.
b) 35 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età anagrafica, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, entro il 31 dicembre 2022
c) 35 anni di anzianità contributiva e 61 anni di età anagrafica, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, entro il 31 dicembre 2024.
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Servizio di assicurazione integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola e del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Comunicazione attivazione – Modalità operative per le nuove adesioni.
Per il personale che ha già manifestato la propria adesione al servizio in oggetto entro il termine indicato nella predetta nota (20 settembre 2026), la polizza sarà attiva a decorrere dal 30 settembre 2026 e si potrà procedere, dalla medesima data, alla registrazione sul portale UniSalute e/o all'utilizzo dell'applicazione dedicata.
Per quanto riguarda le “nuove adesioni”, invece, si rappresenta quanto segue:
• il personale che poteva aderire e non ha aderito entro il 20 settembre u.s. potrà comunque manifestare la propria adesione al servizio in oggetto e, per il medesimo, la copertura assicurativa sarà attivata secondo la tempistica sotto riportata;
• il personale della scuola che alla data del 20 settembre u.s. aveva stipulato un contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, e che non ha potuto aderire, in quanto lo stesso non era stato ancora registrato nel SIDI (Sistema Informativo dell'Istruzione) e acquisito e accettato da NoiPA, potrà manifestare la propria adesione al completamento delle predette procedure amministrative e la copertura assicurativa sarà attivata secondo la tempistica sotto riportata;
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adesioni entro il 20 settembre 2026
Con la nota n. 17033 del 10 settembre 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito comunica le modalità di adesione all’assicurazione integrativa delle spese sanitarie, stipulata con UniSalute, in coassicurazione con Poste Assicura e Intesa Sanpaolo Protezione.
La copertura è gratuita, ma non si attiva automaticamente: occorre esprimere la propria adesione volontaria dal 10 al 20 settembre 2026.
Destinatari e durata
- Dirigenti scolastici, docenti, personale educativo e ATA a tempo indeterminato: copertura prevista per 48 mesi, salvo cessazione anticipata dal servizio.
- Docenti, personale educativo e ATA con contratto al 30 giugno o al 31 agosto: copertura limitata alla durata dell’incarico.
- Personale degli Uffici centrali e periferici del MIM: secondo le condizioni e la durata del servizio indicate nella nota.
Come aderire
Accedere all’area riservata del portale MIM con SPID, CIE o CNS, selezionare “Agevolazioni per il personale scolastico e MIM”, individuare la voce “Unisalute” e cliccare su “ADERISCI”.
È possibile utilizzare anche il collegamento diretto alla procedura di adesione. Durante la procedura si possono consultare l’informativa privacy e la guida al piano sanitario.
Attenzione: l’adesione, una volta espressa, non potrà essere annullata. Senza adesione non sarà possibile attivare la copertura.
Il Ministero comunicherà successivamente le modalità di attivazione e di accesso alle prestazioni. Prima dell’attivazione, non effettuare registrazioni o operazioni sul portale o sull’app UniSalute.
Per problemi tecnici: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
ALLEGATI:
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LaCircolare prot. 16706 del 31/08/2026 dell'Uff. A.T. di Torino viene ricordato ai Dirigenti scolastici che “per tutti coloro che sono inclusi nella graduatoria permanente dei 24 mesi, viene meno il diritto all’inclusione nelle graduatorie di istituto terza fascia; pertanto sarà cura della scuola emettere eventuale decreto di depennamento”.
Con la presente la Federazione GILDA/UNAMS intende segnalare l’erronea e legittima interpretazione della disposizione di cui al punto precedente. Considerato che alle convocazioni alcuni non hanno risposto e, magari altri, non hanno ritenuto di accettare l’incarico.
... per il seguito completo scarica la nota fgu/Piemonte allegata
.............................
Successivamente l'Uff. A.T. di Torino - Rettifica – nota prot.n. 17061 del 02/09/2026 LIBERATORIA per nomine personale A.T.A. – Conferimento supplenze personale A.T.A. delle graduatorie di istituto per l’a. s. 2026/27
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Come Organizzazione sindacale, riteniamo che le NUOVE POSIZIONI ECONOMICHE che saranno attribuite nei prossimi giorni agli aventi diritto, non incideranno sui compensi spettanti ai beneficiari delle posizioni che hanno ottenuto dalle Scuole, negli anni scolastici 2024/25 e 2025/2026, gli incarichi specifici da retribuire con le risorse del fondo di Istituto.
Nel merito ne abbiamo già discusso in sede ministeriale, una prima volta in data 6 agosto 2026 durante l’incontro di informativa sulle istruzioni operative ai fini dell’attribuzione delle Nuove Posizioni Economiche agli aventi diritto che avranno decorrenza dal 1° settembre 2024 e, successivamente, in data 10 agosto 2026, in coda all’incontro per la firma definitiva del CCNI riguardante i compensi del MOF per l’anno 2025/2026.
In entrambe le circostanze è stato chiesto da tutte le Organizzazioni Sindacali che venissero inviate alle scuole indicazioni chiare sulla non incidenza delle due tipologie di compensi (incarico specifico e posizione economiche) cosa che ad oggi non risulta essere stata fatta. Alcuni Dirigenti, quindi, stanno assumendo decisioni autonome e contrastanti, alcuni non si sono posti il problema, altri pensano di recuperare i compensi già corrisposti ai beneficiari degli incarichi specifici che diventano titolari di posizione economica con decorrenza retroattiva ed altri, ancora, di sospendere il pagamento agli aventi diritto in attesa di chiarimenti.
L’ARAN in data 19 giugno 2026, a richiesta della Direzione Generale del Personale Scolastico, ha fornito sulle Nuove Posizioni Economiche un parere che, letto con attenzione dovrebbe spazzare via ogni dubbio in merito alla questione di cui ci stiamo occupando.
Al comma 4 del parere, l’ARAN scrive “…………………. si ritiene opportuno rilevare che il CCNL 18/01/2024, nel rivisitare l’istituto delle posizioni economiche all’interno delle Aree, attribuisce alle stesse una valenza esclusivamente economica e non anche giuridica”.
Contrariamente, quindi, rispetto alla normativa contrattuale precedente, il Contratto nazionale di lavoro sottoscritto il 18 gennaio 2024 relativo al triennio 2019-2021 non prevede per i beneficiari della posizione economica lo svolgimento di compiti ulteriori a quelli previsti dal profilo.
Per ottenere il beneficio gli unici requisiti sono anzianità minima di servizio, la richiesta dell’interessato e l’utile collocazione nella graduatoria di merito compilata e seguito dell’avvenuta frequenza del corso di formazione.
La condivisione dell’opinione di chi pensa che l’indennità spettante ai titolari di incarichi specifici sia incompatibile con la posizione economica, significherebbe negare la retribuzione dovuta a chi ha svolto incarichi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal proprio profilo professionale formalmente affidati all’inizio dell’anno scolastico.
Siamo certi che, in sede di contenzioso, nessun tribunale potrebbe avallare una simile ingiustizia.
Cosa prevedono al riguardo i contratti:
Il Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto il 18 GENNAIO 2024 e relativo periodo 2019-2021- Art.54 Incarichi specifici al personale ATA, ancora valido,
comma 1:
Le istituzioni scolastiche ed educative in relazione alle proprie esigenze organizzative e di servizio possono conferire ai dipendenti, non titolari di incarico di DSGA ed effettivamente in servizio, incarichi specifici della durata di una anno scolastico di natura organizzativa o di responsabilità che, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti che comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa, come descritto nel piano delle attività.
Comma 2:
Gli incarichi di cui al comma 1 sono retribuiti con una specifica indennità, avente carattere accessorio, il cui valore è definito in sede di contrattazione integrativa di istituto di cui all’art.30, comma 2, lettera c) (livelli, soggetti e materie de relazioni sindacali) in relazione alle risorse per miglioramento dell’offerta formativa destinate a tale finalità, fatto salvo quanto previsto al comma 4;
Comma 4 :
Tra le risorse destinale al conferimento di incarichi di cui al comma 2 rientrano quelle di cui all’art.40, comma 1, lettera d) CCNL 19/4/2018. Esse saranno finalizzate in particolare per l’area del Collaboratori per remunerare gli incarichi correlati all’assolvimento dei compiti legati all’assistenza degli alunni- ivi compresi quelli della Scuola dell’infanzia e quelli con disabilità- e al primo soccorso. Lo specifico incarico di cui al presente comma è retribuito con un’indennità il cui valore varia sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale tenendo conto del numero degli assistiti e delle peculiarità delle attività da svolgere.
In tale sede è possibile prevedere che per il personale titolare di posizione economica, l’indennità correlata all’incarico di cui al presente comma sia assorbita, in tutto, o in parte, fino a concorrenza della posizione economica in godimento.
L’eventuale assorbimento dell’indennità spettante al titolare di incarico specifico è prevista, come possibilità e non obbligatoria, unicamente per gli incarichi specifici correlati all’assolvimento dei compiti legati all’assistenza degli alunni- ivi compresi quelli della Scuola dell’infanzia e quelli con disabilità- e al primo soccorso, affidato ai Collaboratori scolastici e non anche agli altri incarichi specifici affidati dalla Scuola. Il presente comma ha effetto sugli incarichi attribuiti successivamente alla definizione del contratto integrativo di cui al presente comma.
I Contratti nazionali Integrativi successivi alla definizione del CCNL 18 gennaio 2024 sono stati stipulati:
- In data 01/08/2025 per L’ anno scolastico 2024/2025 Art.5 Incarichi specifici personale ATA -Il punto 1- lettera ii prevede che l’indennità spettante al collaboratore scolastico titolare di incarico connesso all’assistenza degli alunni è assorbita, in tutto o in parte, fino a concorrenza del valore della posizione economica in godimento.
- In data 10/08/2026 per l’ anno scolastico 2025/2026 Art.5 – Incarichi specifici personale ATA -Il punto 1- lettera ii prevede che l’indennità spettante al collaboratore scolastico titolare di incarico connesso all’assistenza degli alunni è assorbita, in tutto o in parte, fino a concorrenza del valore della posizione economica in godimento (contenuto identico al CCNI precedente).
L’art.10 comma 1n entrambi i Contratti nazionali integrativi - prevede “Le parti rimettono ad un apposito tavolo di confronto tutte le problematiche che dovessero sorgere nell’applicazione del presente contratto e richiamano quanto previsto dall’art.3 del CCNL 2019-2021 per quanto attiene all’interpretazione autentica del contratto”.
Per gli incarichi diversi da quelli previsti dal comma 4 dell’art.54 del CCNL 18 gennaio 2024 non è previsto alcun assorbimento PARZIALE o TOTALE fino alla concorrenza del valore della posizione economica;
L’assorbimento, nei casi previsti, sarebbe POSSIBILE solamente se all’atto del conferimento dell’incarico avessimo saputo che il dipendente beneficiario fosse stato già titolare di posizione economica e nell’atto di affidamento risultasse quindi chiara la volontà della Scuola di avvalersi della norma contrattuale;
Le posizioni economiche saranno assegnate solamente nei prossimi giorni per cui al momento dell’affidamento dell’incarico non se ne aveva conoscenza.
Come è facile comprendere la possibilità prevista dal comma 4 dell’art.54 del CCNL 18/1/2024 è divenuta norma contrattuale obbligatoria solo a seguito della sottoscrizione dei Contratti integrativi nazionali del 1/8/2024 e del 10/8/2026 che la Federazione Gilda Unams non ha firmato.
Le Organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto i citati Contratti nazionali integrativi del 1/8/2025 e del 10/8/2025, che prima firmano e poi si lamentano, ai sensi dell’art.10 dei contratti integrativi citati, avrebbero potuto richiedere la convocazione del Tavolo di confronto per risolvere in via contrattuale le problematiche sorte nell’applicazione della norma che ha creato una situazione paradossale.
I Dirigenti scolastici dovrebbero astenersi dall’assumere decisioni che costituiscono un danno per i lavoratori e che, sicuramente, oltre ad essere ingiuste, favorirebbero tantissimi contenziosi attivati dal personale danneggiato.
Non possiamo limitarci a parlarne o a scrivere note che spesso non producono effetti concreti e utili per il personale.
E’ necessario utilizzare tutte le vie previste dalla contrattazione e, in via residuale, assistere quanti vorranno iniziare un contenzioso al fine di vedersi riconoscere, come promesso, i compensi e le indennità per il lavoro svolto.
Le nostre sedi sindacali, come sempre, sono disponibili ad assistere quanti ingiustamente saranno danneggiati.
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Decreto ministeriale 07 agosto 2026, n. 166 – Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico 2026/2027.
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nota-20526-del-6-agosto-2026
Procedura selettiva per l’attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. all’interno delle Aree, di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2024, n. 140 – Istruzioni operative ai fini del riconoscimento del beneficio
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