InclusioneLaCircolare prot. 16706 del 31/08/2026 dell'Uff. A.T. di Torino viene ricordato ai Dirigenti scolastici che “per tutti coloro che sono inclusi nella graduatoria permanente dei 24 mesi, viene meno il diritto all’inclusione nelle graduatorie di istituto terza fascia; pertanto sarà cura della scuola emettere eventuale decreto di depennamento”. 

Con la presente la Federazione GILDA/UNAMS intende segnalare l’erronea e legittima interpretazione della disposizione di cui al punto precedente. Considerato che alle convocazioni alcuni non hanno risposto e, magari altri, non hanno ritenuto di accettare l’incarico.

... per il seguito completo scarica la nota fgu/Piemonte allegata

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Successivamente  l'Uff. A.T. di Torino - Rettifica – nota prot.n. 17061 del 02/09/2026 LIBERATORIA per nomine personale A.T.A. – Conferimento supplenze personale A.T.A. delle graduatorie di istituto per l’a. s. 2026/27

 
 

Come Organizzazione sindacale, riteniamo che le NUOVE POSIZIONI ECONOMICHE che saranno attribuite nei prossimi giorni agli aventi diritto, non incideranno sui compensi spettanti ai beneficiari delle posizioni che hanno ottenuto dalle Scuole, negli anni scolastici 2024/25 e 2025/2026, gli incarichi specifici da retribuire con le risorse del fondo di Istituto.

Nel merito ne abbiamo già discusso in sede ministeriale, una prima volta in data 6 agosto 2026 durante l’incontro di informativa sulle istruzioni operative ai fini dell’attribuzione delle Nuove Posizioni Economiche agli aventi diritto che avranno decorrenza dal 1° settembre 2024 e, successivamente, in data 10 agosto 2026, in coda all’incontro per la firma definitiva del CCNI riguardante i compensi del MOF per l’anno 2025/2026.

In entrambe le circostanze è stato chiesto da tutte le Organizzazioni Sindacali che venissero inviate alle scuole indicazioni chiare sulla non incidenza delle due tipologie di compensi (incarico specifico e posizione economiche) cosa che ad oggi non risulta essere stata fatta. Alcuni Dirigenti, quindi, stanno assumendo decisioni autonome e contrastanti, alcuni non si sono posti il problema, altri pensano di recuperare i compensi già corrisposti ai beneficiari degli incarichi specifici che diventano titolari di posizione economica con decorrenza retroattiva ed altri, ancora, di sospendere il pagamento agli aventi diritto in attesa di chiarimenti. 

L’ARAN in data 19 giugno 2026, a richiesta della Direzione Generale del Personale Scolastico, ha fornito sulle Nuove Posizioni Economiche un parere che, letto con attenzione dovrebbe spazzare via ogni dubbio in merito alla questione di cui ci stiamo occupando.

Al comma 4 del parere, l’ARAN scrive “…………………. si ritiene opportuno rilevare che il CCNL 18/01/2024, nel rivisitare l’istituto delle posizioni economiche all’interno delle Aree, attribuisce alle stesse una valenza esclusivamente economica e non anche giuridica”.

Contrariamente, quindi, rispetto alla normativa contrattuale precedente, il Contratto nazionale di lavoro sottoscritto il 18 gennaio 2024 relativo al triennio 2019-2021 non prevede per i beneficiari della posizione economica lo svolgimento di compiti ulteriori a quelli previsti dal profilo.

Per ottenere il beneficio gli unici requisiti sono anzianità minima di servizio, la richiesta dell’interessato e l’utile collocazione nella graduatoria di merito compilata e seguito dell’avvenuta frequenza del corso di formazione.

La condivisione dell’opinione di chi pensa che l’indennità spettante ai titolari di incarichi specifici sia incompatibile con la posizione economica, significherebbe negare la retribuzione dovuta a chi ha svolto incarichi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal proprio profilo professionale formalmente affidati all’inizio dell’anno scolastico.  

Siamo certi che, in sede di contenzioso, nessun tribunale potrebbe avallare una simile ingiustizia.

Cosa prevedono al riguardo i contratti: 

Il Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto il 18 GENNAIO 2024 e relativo   periodo 2019-2021- Art.54 Incarichi specifici al personale ATA, ancora valido,

comma 1:

Le istituzioni scolastiche ed educative in relazione alle proprie esigenze organizzative  e di servizio possono conferire ai dipendenti, non titolari di incarico di DSGA ed effettivamente in servizio, incarichi specifici della durata di una anno scolastico di natura organizzativa o di responsabilità che, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti che comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa, come descritto nel piano delle attività.

Comma 2:

Gli incarichi di cui al comma 1 sono retribuiti con una specifica indennità, avente carattere accessorio, il cui valore è definito in sede di contrattazione integrativa di istituto di cui all’art.30, comma 2, lettera c) (livelli, soggetti e materie de relazioni sindacali) in relazione alle risorse per miglioramento dell’offerta formativa destinate a tale finalità, fatto salvo quanto previsto al comma 4;

Comma 4 :

Tra le risorse destinale al conferimento di incarichi di cui al comma 2 rientrano quelle di cui all’art.40, comma 1, lettera d) CCNL 19/4/2018. Esse saranno finalizzate in particolare per l’area del Collaboratori per remunerare gli incarichi correlati all’assolvimento dei compiti legati all’assistenza degli alunni- ivi compresi quelli della Scuola dell’infanzia e quelli con disabilità- e al primo soccorso. Lo specifico incarico di cui al presente comma è retribuito con un’indennità il cui valore varia sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale tenendo conto del numero degli assistiti e delle peculiarità delle attività da svolgere.

In tale sede è possibile prevedere che per il personale titolare di posizione economica, l’indennità correlata all’incarico di cui al presente comma sia assorbita, in tutto, o in parte, fino a concorrenza della posizione economica in godimento

L’eventuale assorbimento dell’indennità spettante al titolare di incarico specifico è prevista, come possibilità e non obbligatoria, unicamente per gli incarichi specifici correlati all’assolvimento dei compiti legati all’assistenza degli alunni- ivi compresi quelli della Scuola dell’infanzia e quelli con disabilità- e al primo soccorso, affidato ai Collaboratori scolastici e non anche agli altri incarichi specifici affidati dalla Scuola. Il presente comma ha effetto sugli incarichi attribuiti successivamente alla definizione del contratto integrativo di cui al presente comma.

I Contratti nazionali Integrativi successivi alla definizione del CCNL 18 gennaio 2024 sono stati stipulati:

  1. In data 01/08/2025 per L’ anno scolastico 2024/2025 Art.5 Incarichi specifici personale ATA -Il punto 1- lettera ii prevede che l’indennità spettante al collaboratore scolastico titolare di incarico connesso all’assistenza degli alunni è assorbita, in tutto o in parte, fino a concorrenza del valore della posizione economica in godimento.
  2. In data 10/08/2026 per l’ anno scolastico 2025/2026 Art.5 – Incarichi specifici personale ATA -Il punto 1- lettera ii prevede che l’indennità spettante al collaboratore scolastico titolare di incarico connesso all’assistenza degli alunni è assorbita, in tutto o in parte, fino a concorrenza del valore della posizione economica in godimento (contenuto identico al CCNI precedente).

L’art.10 comma 1n entrambi i Contratti nazionali integrativi - prevede “Le parti rimettono  ad un apposito tavolo di confronto tutte le problematiche che dovessero sorgere nell’applicazione del presente contratto e richiamano quanto previsto dall’art.3 del CCNL 2019-2021 per quanto attiene all’interpretazione autentica del contratto”.  

Per gli incarichi diversi da quelli previsti dal comma 4 dell’art.54 del CCNL 18 gennaio 2024 non è previsto alcun assorbimento PARZIALE o TOTALE fino alla concorrenza del valore della posizione economica;

L’assorbimento, nei casi previsti, sarebbe  POSSIBILE solamente se all’atto del conferimento dell’incarico avessimo saputo che il dipendente beneficiario fosse stato già titolare di posizione economica e nell’atto di affidamento risultasse quindi chiara la volontà della Scuola di avvalersi della norma contrattuale;

Le posizioni economiche saranno assegnate solamente nei prossimi giorni per cui al momento dell’affidamento dell’incarico non se ne aveva conoscenza.

Come è facile comprendere la possibilità prevista dal comma 4 dell’art.54 del CCNL 18/1/2024 è divenuta norma contrattuale obbligatoria solo a seguito della sottoscrizione dei Contratti integrativi nazionali del 1/8/2024 e del 10/8/2026 che la Federazione Gilda Unams non ha firmato.

Le Organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto i citati Contratti nazionali integrativi del 1/8/2025 e del 10/8/2025, che prima firmano e poi si lamentano, ai sensi dell’art.10 dei  contratti integrativi citati, avrebbero potuto richiedere la convocazione del Tavolo di confronto per risolvere in via contrattuale le problematiche sorte nell’applicazione della norma che ha creato una situazione paradossale. 

I Dirigenti scolastici dovrebbero astenersi dall’assumere decisioni che costituiscono un danno per i lavoratori e che, sicuramente, oltre ad essere ingiuste, favorirebbero tantissimi contenziosi attivati dal personale danneggiato.

Non possiamo limitarci a parlarne o a scrivere note che spesso non producono effetti concreti e utili per il personale.

E’ necessario utilizzare tutte le vie previste dalla contrattazione e, in via residuale, assistere quanti vorranno iniziare un contenzioso al fine di vedersi riconoscere, come promesso, i compensi e le indennità per il lavoro svolto.

Le nostre sedi sindacali, come sempre, sono disponibili ad assistere quanti ingiustamente saranno danneggiati.

 
22 agosto 2026
 
 
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Decreto ministeriale 07 agosto 2026, n. 166 – Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico 2026/2027.

Risultato immagine per posizioni economichenota-20526-del-6-agosto-2026

Procedura selettiva per l’attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. all’interno delle Aree, di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2024, n. 140 – Istruzioni operative ai fini del riconoscimento del beneficio

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Assegnazioni provvisorieSi è tenuto giovedì 9 luglio 2026 l'incontro tra le Organizzazioni Sindacali e la Direzione del personale del Ministero dell'istruzione e del merito avente per oggetto la sottoscrizione definitiva del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

Il contratto, che copre il triennio 2025/27, 2026/27 e 2027/28, sostituisce il precedente, siglato in data 8 luglio 2020, relativo agli anni scolastici del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 e prorogato per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25.

Le finestre temporali durante le quali gli interessati potranno presentare le diverse istanze, sono: 

  • dal 23 luglio fino al 4 agosto per il personale ATA.

 

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per il ricongiungimento a:

  • figli o minori affidati, anche non conviventi;
  • coniuge o parte dell’unione civile, anche non conviventi;
  • convivente di fatto ai sensi della legge n. 76/2016;
  • genitore, anche non convivente;
  • parente o affine convivente. La convivenza non può essere solo di fatto: deve risultare anagraficamente dallo stato di famiglia (o dalla relativa autocertificazione), come espressamente richiesto dal CCNI.
  • familiare con disabilità grave ai sensi dell’art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992 della legge n. 104/1992, anche non convivente (coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado ovvero, nei casi previsti dalla legge, entro il terzo grado). In questo caso il personale deve autodichiarare di aver prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001.
  • per gravi esigenze di salute, debitamente documentate.

 

L’ Utilizzazione può essere richiesta:

  • Personale soprannumerario o in esubero
  • personale dichiarato soprannumerario nella scuola di titolarità;
  • personale in esubero, compreso chi ha superato corsi di riconversione professionale;
  • personale proveniente da province in situazione di esubero.
  • trasferito d’ufficio;
  • trasferito a domanda condizionata;
  • personale già in servizio in plessi, sezioni staccate o sedi coordinate che, a seguito del dimensionamento, è stato assegnato a una scuola situata in un comune diverso;
  • personale dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (DSGA) assegnato, per effetto del dimensionamento, in una scuola ubicata in un comune o distretto diverso da quello di precedente titolarità.
  • Personale restituito ai ruoli ;
  • Personale inidoneo;
  • funzionari con incarico di DSGA dichiarati inidonei alle mansioni proprie del profilo;
  • personale ATA dichiarato inidoneo alle mansioni del proprio profilo e adibito a mansioni di altro profilo compatibile;
  • personale ATA inidoneo che chiede l’utilizzazione su posti disponibili in scuole che non abbiano già personale inidoneo in servizio.
  • Personale neoassunto assegnato la sede d’ufficio  non soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse nella domanda di mobilità;
  • Personale senza sede definitiva;
  • Personale in part-time dopo il pensionamento.
  • Utilizzazione in altro profilo Il personale ATA in esubero.

 

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ORGANICI Archivi - flp scuola foggiaSchema di decreto interministeriale recante la revisione delle dotazioni organiche del personale A.t.a. per l’anno scolastico 2026/2027 – Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

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Aran (@aran_agenzia) / Posts / XÈ stato siglato oggi, 1° luglio 2026, presso la sede dell'ARAN, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2025-2027 (parte economica) relativo al Comparto Istruzione e Ricerca. La firma definitiva, avvenuta alle ore 15, riguarda circa 1,2 milioni di lavoratori impiegati in scuole, università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica).

Come già avvenuto per l'ipotesi di accordo sottoscritta lo scorso 1° aprile, anche il contratto definitivo è stato approvato all'unanimità, con la firma del Presidente dell'ARAN Antonio Naddeo e dei rappresentanti di tutte le sigle sindacali rappresentative del settore.

Gli incrementi mensili lordi degli stipendi tabellari saranno corrisposti in tre tranche annuali, con decorrenza 1° gennaio 2025, 1° gennaio 2026 e 1° gennaio 2027, comprensivi dell'anticipazione IPCA già erogata ai sensi dell'art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

A regime, dal 1° gennaio 2027, l'incremento medio per l'intero comparto sarà pari a 137 euro su 13 mensilità, che per il personale docente della scuola si traduce in 143 euro medi su 13 mensilità.

Poiché l'accordo viene perfezionato nel corso del secondo anno di vigenza contrattuale, il personale avrà diritto ad arretrati per la quota di incremento non ancora percepita: calcolati al 30 giugno 2026, gli importi stimati oscillano tra circa 815 e circa 1.250 euro.

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