ATA e SCUOLE CHIUSE salvo attività indifferibili

In caso di attività “indifferibili” il Dirigente scolastico dovrà fare la determina

 In data 17 marzo 2020 sulla edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è stato pubblicato il Decreto Legge n.18 riguardante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

RITENIAMO DI POTER FARE UNA VALUTAZIONE DEFINITIVA SUL CONTENUTO DEL DECRETO PER QUANTO ATTIENE ALLA CORRETTA GESTIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE ATA NELLE SCUOLE IN QUESTA PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA.

L’art.87, comma 1, lettera a) prevede per la Pubblica Amministrazione l’obbligo di limitare la presenza del personale negli Uffici per assicurare esclusivamente le attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza.

Il comma 3 dello stesso articolo dispone che, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Inoltre, esperite tali possibilità, le Amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio riconoscendo il periodo di esenzione come servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

Vogliamo ricordare che la possibilità del c.d. lavoro agile riguarda tutti gli Assistenti amministrativi e può riguardare anche gli Assistenti tecnici. Tale modalità di prestazione del servizio, però, non può essere utilizzata dai Collaboratori Scolastici.

Il Contratto collettivo del Comparto Istruzione e Ricerca – sezione Scuola - prevede che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili e che il Personale ATA deve richiederle al Dirigente scolastico.

QUINDI LE FERIE DEVONO ESSERE RICHIESTE E NON DATE D’UFFICIO.

Per quanto riguarda i recuperi, Il Contratto di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca – sezione Scuola - prevede che le PRESTAZIONI ECCEDENTI l’orario di servizio rese dal personale ATA sono retribuite e che, se il dipendente presta attività oltre l’orario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo.

Solamente il dipendente può decidere se al posto della retribuzione intende usufruire di riposo compensativo. Il Dirigente scolastico non può disporre il recupero d’Ufficio in quanto ciò è incompatibile con le disposizioni della contrattazione collettiva.

Analogo discorso vale per tutte le altre forme di “congedo” attualmente previste dalle norme che vanno concesse, ricorrendone i presupposti, a richiesta dei dipendenti.

  • IN QUESTO PERIODO ABBIAMO TUTTI L’OBBLIGO DI RIMANERE A CASA –

I DIRIGENTI SCOLASTICI HANNO IL DOVERE, SE NON IN CASI INDIFFERIBILI, DI EVITARE LO SPOSTAMENTO GIORNALIERO DEI DIPENDENTI.

 Eventuali comportamenti difformi potranno essere segnalati dagli iscritti alle segreterie provinciali del NOSTRO SINDACATO.

Silvio Mastrolia

 

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