sottoscritto il 9-Aprile-2020-  trasmissione Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità ex art. 58, c.5- quinquies, D.L. 21 Giugno 2013 n. 69 del personale A.T.A. reclutato ai sensi e per gli effetti delle procedure di selezione di cui allo stesso articolo 58, indetta con D.D.G. 2200/2019, nonché del personale di cui all’articolo 1, commi 619-622, della legge 27.12.2017, n. 205

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L’ ipotesi del CCNI sottoscritto  fra Miur e sindacati per la mobilità straordinaria degli ex LSU assunti come Personale ATA prevede:

-           L’attribuzione della titolarità della sede al personale assunto dal 1° marzo 2020 presso la scuola su cui è stata effettuata l’assegnazione, al momento dell’assunzione in servizio.

-           Questi NON  devono fare domanda di trasferimento.

-           Possono, se vogliono, fare domanda di trasferimento  volontaria,  ma solo sui posti accantonati e rimasti vacanti.

- Per quest’a.s. NON sono graduati  nelle graduatorie d’istituto

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nota miur 8615 del 05-04-20202 - richieste di chiarimento da parte delle istituzioni scolastiche in ordine alle modalità di attuazione dell’art. 121 Dl n. 18/2020 sotto il profilo contabile di competenza di questa Direzione Generale se ciascuna istituzione scolastica abbia la possibilità di calcolare il limite delle risorse spendibili in questo periodo emergenziale sulla base delle spese sostenute negli anni precedenti, nonché di chiarire se, in caso di un fabbisogno maggiore rispetto a quello risultante dalla spesa storica, dovuto, ad esempio, ad un aumento di assenze per malattia dei titolari nella mensilità di riferimento, fosse possibile attribuire ugualmente incarichi di supplenza breve anche oltre i limiti della spesa storica ma nel rispetto dell’art. 121

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circolare n. 2 del 1 Aprile 2020 - misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18  recante  -Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie  lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19- Circolare esplicativa

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Coronavirus, assunzione 1000 assistenti tecnici con contratto fino ...L’articolo 120, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede che “limitatamente all’anno scolastico 2019-2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”.

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Riparto delle risorse per l’apprendimento a distanza delle risorse stanziate dall’articolo 120, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

 

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guida alla mobilità da gilda napoli > consulta

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nota prot 6969 del 24.03.2020- Indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2019-20 -Graduatorie a. s. 2020-21. Sospensione termini

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Sul sito del Ministero dell´Istruzione è disponibile l´Ordinanza relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed Ausiliario,Tecnico e Amministrativo (ATA) per l´anno scolastico 2020/2021.
Gli A.T.A. potranno presentare domanda fra l´1 e il 27 aprile 2020, gli adempimenti saranno chiusi entro l´8 giugno, gli esiti saranno pubblicati il 2 luglio

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ATA e SCUOLE CHIUSE salvo attività indifferibili

In caso di attività “indifferibili” il Dirigente scolastico dovrà fare la determina

 In data 17 marzo 2020 sulla edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è stato pubblicato il Decreto Legge n.18 riguardante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

RITENIAMO DI POTER FARE UNA VALUTAZIONE DEFINITIVA SUL CONTENUTO DEL DECRETO PER QUANTO ATTIENE ALLA CORRETTA GESTIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE ATA NELLE SCUOLE IN QUESTA PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA.

L’art.87, comma 1, lettera a) prevede per la Pubblica Amministrazione l’obbligo di limitare la presenza del personale negli Uffici per assicurare esclusivamente le attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza.

Il comma 3 dello stesso articolo dispone che, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Inoltre, esperite tali possibilità, le Amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio riconoscendo il periodo di esenzione come servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

Vogliamo ricordare che la possibilità del c.d. lavoro agile riguarda tutti gli Assistenti amministrativi e può riguardare anche gli Assistenti tecnici. Tale modalità di prestazione del servizio, però, non può essere utilizzata dai Collaboratori Scolastici.

Il Contratto collettivo del Comparto Istruzione e Ricerca – sezione Scuola - prevede che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili e che il Personale ATA deve richiederle al Dirigente scolastico.

QUINDI LE FERIE DEVONO ESSERE RICHIESTE E NON DATE D’UFFICIO.

Per quanto riguarda i recuperi, Il Contratto di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca – sezione Scuola - prevede che le PRESTAZIONI ECCEDENTI l’orario di servizio rese dal personale ATA sono retribuite e che, se il dipendente presta attività oltre l’orario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo.

Solamente il dipendente può decidere se al posto della retribuzione intende usufruire di riposo compensativo. Il Dirigente scolastico non può disporre il recupero d’Ufficio in quanto ciò è incompatibile con le disposizioni della contrattazione collettiva.

Analogo discorso vale per tutte le altre forme di “congedo” attualmente previste dalle norme che vanno concesse, ricorrendone i presupposti, a richiesta dei dipendenti.

  • IN QUESTO PERIODO ABBIAMO TUTTI L’OBBLIGO DI RIMANERE A CASA –

I DIRIGENTI SCOLASTICI HANNO IL DOVERE, SE NON IN CASI INDIFFERIBILI, DI EVITARE LO SPOSTAMENTO GIORNALIERO DEI DIPENDENTI.

 Eventuali comportamenti difformi potranno essere segnalati dagli iscritti alle segreterie provinciali del NOSTRO SINDACATO.

Silvio Mastrolia

 

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nota prot 392 del 18.03.2020 - I Dirigenti scolastici, dunque, sono chiamati ad adottare ogni forma organizzativa atta a garantire il funzionamento della didattica a distanza e dell’attività amministrativa per quanto possibile “in remoto” e a limitare “la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza”...

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Il Decreto legge, varato oggi dal Consiglio dei Ministri, sulla base delle informazioni che circolano, non comprenderebbe le misure per la Scuola, richieste dalle Organizzazioni sindacali alla Ministra dell'istruzione, al fine di rallentare la diffusione crescente del contagio da coronavirus. Rinviamo una valutazione definitiva sul contenuto del Decreto varato oggi, appena avremo la disponibilità del Testo nella versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
In data 12 marzo 2020 con una una nota a firma congiunta dei sindacati maggiormente rapresentativi del Comparto Istruzione (CIGIL-CISL-UIL, SNALS e FEDERAZIONE GILDA UNAMS) abbiamo rappresentato al Ministero dell'Istruzione , considerata un’emergenza di queste proporzioni, un intervento legislativo specifico per la Scuola per evitare che l’attuale “navigazione a vista” porti a conseguenze ancora più gravi con ripercussioni sul regolare avvio dell’anno scolastico. 
In tutte le situazioni in cui non sono garantite condizioni di sicurezza del personale scolastico, le attività vanno comunque interrotte, cosi come in tutte le situazioni in cui vi è assenza di attività o sono già in atto modalità di lavoro agile " per cui non appaiono infatti strettamente indispensabili né dunque giustificabili, in assenza di attività didattica e quindi di alunni e docenti, le prestazioni del personale ausiliario", mentre il lavoro degli uffici di segreteria e quello degli Assistenti Tecnici da tempo avviene quasi totalmente operando su sistemi informatici, una modalità che ben si presta, in questa fase di drammatica emergenza, all’attivazione temporanea di forme di lavoro agile e a distanza. Le stesse considerazioni valgono ovviamente anche per quanto riguarda la figura del Dirigente scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Queste sono settimane decisive per capire se la diffusione del contagio si blocca o quanto meno rallenta. E' opportuno lo slittamento di alcuni adempimenti amministrativi (mobilità, graduatoria dei 24 mesi, organici) per limitare considerevolmente le esigenze di spostamento delle persone, favorendo la loro permanenza a domicilio per tutte le necessità indotte dallo stato di emergenza e senza pregiudicare le esigenze di funzionalità degli uffici. 
Speriamo tanto che possa esserci una riflessione ulteriore.
Silvio Mastrolia

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Nota MIUR prot. 5196 dell'11/03/2020 e allegati digitabili con la quale il Ministero invita gli U.S.R. ad indire entro il 10 Aprile 2020 i concorsi per soli titoli per il personale ATA. .....

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Le misure adottate nella serata dell’11 marzo dal Governo, necessarie per far fronte con efficacia alla diffusione tuttora crescente del contagio da coronavirus ...

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